Regolamento Regionale

Art. 1. Costituzione e scopi

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto dell’Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI), è costituita la Sezione AITI Emilia-Romagna, che persegue i seguenti scopi:  

  • promuovere il perfezionamento professionale dei traduttori e degli interpreti;  
  • tutelare gli interessi economici e giuridici dei propri soci;  
  • garantire, sotto l'aspetto etico e sociale, il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro autonomo e dipendente dei traduttori e degli interpreti.

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Art. 2. Sede e rappresentanza

La sede della Sezione Emilia-Romagna è presso la presidenza regionale e il Presidente ne ha la rappresentanza. 

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Art. 3. Fondi

Le entrate della Sezione sono costituite da :   

  • quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci;  
  • finanziamenti;   
  • donazioni;  

La destinazione dei fondi è quella prevista dal bilancio preventivo approvato. 

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Art. 4. Soci

A norma dell’art. 5 dello Statuto, i soci della Sezione Emilia-Romagna sono:

  • soci ordinari
  • soci praticanti
  • soci onorari
  • soci aggregati.

Le domande di ammissione vanno presentate secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale alla sezione regionale in cui il professionista è residente o svolge abitualmente la propria attività.

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Art. 5. Ammissioni

Per la documentazione e i requisiti per l'ammissione si rimanda al Regolamento Nazionale e a ogni altra disposizione nazionale in materia.

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Art. 6. Tasse e quote

Le quote associative e le loro variazioni sono fissate annualmente dall’assemblea regionale ordinaria, su proposta del CDR.

L'ammontare della tassa di candidatura per i candidati è stabilito dal CDN.

I pagamenti vanno effettuati alla Tesoreria Regionale nei termini previsti dallo Statuto (Art. 7) e secondo la procedura indicata dal CDR.

I soci sono tenuti a provvedere al pagamento delle tasse e quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti. I soci che, alla data dell'Assemblea Annuale, non abbiano ancora provveduto al versamento della quota e risultino morosi, saranno sospesi dal diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione.

Qualora al 31 dicembre dell'anno di riferimento non abbiano ancora provveduto a regolare la propria posizione, saranno considerati decaduti.

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Art. 7. Doveri dei soci

I soci hanno il diritto/dovere di partecipare alla vita associativa, sia presenziando alle assemblee regionali e nazionali sia fornendo la più ampia collaborazione alle attività degli organi sociali e delle Commissioni. Hanno inoltre il diritto di candidarsi alle cariche sociali e di fruire dei servizi dell’Associazione.

I soci hanno il dovere di dotarsi della copertura assicurativa professionale qualora si rendesse necessaria in adempimento di leggi regionali o nazionali.

Fermo restando l'obbligo di osservanza dei doveri di cui all'Art. 8 dello Statuto, i soci sono tenuti anche a:

  • osservare lo Statuto, il Regolamento Nazionale e Regionale e le Delibere degli organi sociali;
  • cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi;
  • provvedere a comunicare, entro i termini stabiliti dal CDR, eventuali variazioni che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con i requisiti stabiliti dall''Art. 5 dello Statuto.

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Art. 8. Organi della Sezione Regionale

Gli organi dell'AITI Emilia-Romagna sono:  

  • l'Assemblea dei soci  
  • il Presidente, il Vice Presidente  
  • il Consiglio Direttivo Regionale (CDR)
  • il Comitato Esecutivo
  • il Tesoriere
  • il Collegio dei Sindaci Revisori.

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Art. 9. Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione AITI dell'Emilia-Romagna. È composta da tutti i soci della sezione Emilia-Romagna dell'AITI. Si riunisce ordinariamente una volta all'anno, entro il 30 aprile, e straordinariamente su richiesta del CDR o di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Spetta all'Assemblea ordinaria discutere e deliberare:

a) in merito all'indirizzo e all'attività della sezione;

b) sul bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere e sulla sua relazione annuale;

c) sulle eventuali variazioni della quota associativa regionale;

d) su quant’altro all’O.d.G.

Spetta inoltre all’Assemblea ordinaria eleggere il CDR e il Collegio dei Sindaci Revisori.

Spetta all'Assemblea straordinaria discutere e deliberare:

a) sulle modifiche del presente regolamento;
b) su quant'altro all'O.d.G.

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Art. 10. Convocazione - Validità dell'assemblea - Rappresentanza in assemblea - Votazioni

10.1 Convocazione

L'avviso di convocazione è inviato dal Presidente o, a suo nome, dal segretario o da un altro membro del CDR all'uopo designato dal Presidente stesso, per e-mail, almeno ventuno giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo, nonché l'O.d.G..

I soci possono far pervenire eventuali argomenti da inserire all'ordine del giorno al Consiglio Direttivo entro 30 giorni precedenti la data dell'Assemblea. Le richieste saranno evase in base a criteri di interesse comune e respinte solo con motivazione.

10.2 Validità dell’assemblea (ordinaria e straordinaria)

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice (50% + 1) dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 e, in seconda convocazione, 1/3 dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Il Segretario redige il verbale.

10.3 Rappresentanza in assemblea

I soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto di voto, al quale conferiscono una delega scritta.

Ogni socio non può detenere più di tre deleghe.

10.4 Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che anche solo uno dei soci presenti non richieda il voto per scrutinio segreto. Le espressioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, in conformità con un apposito elenco stilato dal Tesoriere, e i soci onorari. Le delibere delle Assemblee ordinarie sono adottate a maggioranza semplice dai presenti e votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti.

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Art. 11. Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni 4 anni nel corso dell'Assemblea ordinaria. Ogni socio ordinario può avanzare la propria candidatura, che deve essere presentata per iscritto al Presidente uscente, entro il 31 marzo dell'anno in scadenza del mandato del Consiglio in carica.

Il giorno delle elezioni, l’Assemblea nomina una Commissione elettorale composta possibilmente da un Sindaco e da due soci che non siano candidati. Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate da un membro della Commissione elettorale. Alla chiusura del seggio, la Commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. I neoeletti si riuniscono immediatamente dopo la seduta elettorale per procedere alla distribuzione delle cariche che assumeranno dopo 3 mesi a partire dalla data delle elezioni. Fino a quella data potranno essere iscritti alla mailing list del CDR e potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CDR uscente.

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Art. 12. Riunioni e poteri del CDR

Il CDR è composto da 7 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti ai sensi dell'Art. 10 dall'Assemblea. Il CDR resta in carica quattro anni. I consiglieri (Presidente e Vicepresidente compresi) non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di consigliere, subentra il primo dei non eletti.

Il CDR si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno su convocazione del Presidente e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, o su richiesta di tre consiglieri.

L’avviso di convocazione viene inviato dal Presidente o, a suo nome, dal segretario o da un altro membro del CDR all'uopo designato dal Presidente stesso, via e-mail, almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo, nonché l’O.d.G.

La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da persona da essi delegata.

Le riunioni del CDR sono valide se è presente la maggioranza semplice dei Consiglieri.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deleghe sono ammissibili, solo su delibera del CDR, con le seguenti limitazioni: un consigliere non può avere più di UNA delega per riunione, un consigliere non può rilasciare più di UNA delega nel corso dell'anno. Il consigliere che non intervenga, salvo valido e comprovato motivo, a tre sedute consecutive, decade dalla carica.

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Art. 13. Funzioni del CDR

Il CDR discute e delibera:

  • sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione annuale del Tesoriere;
  • su tutte le questioni concernenti l’attività della Sezione Regionale nei limiti dello Statuto, del presente Regolamento e delle direttive generali dell'Assemblea Nazionale e Regionale e del CDN;
  • sull'ammissione dei soci;
  • sull’apertura di procedimenti disciplinari, sulla decadenza, sulla proposta di esclusione o di espulsione dei soci nei termini previsti dall'Art. 9 dello Statuto e su eventuali sanzioni ai soci da erogare all’esito di procedimento disciplinare.

Il Consiglio ha la facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni a un Comitato Esecutivo e di deliberare sull'istituzione di Commissioni e gruppi di lavoro, fissando la durata e i termini dell'incarico.

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Art. 14 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e da uno dei restanti membri del Consiglio, esercita le attribuzioni ad esso delegate dal CDR, adottando in caso di necessità e urgenza delibere di competenza del CDR, da sottoporsi alla ratifica dello stesso in occasione della prima riunione.

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Art. 15. Cariche sociali

Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l'attività in conformità con le delibere del CDR e dell'Assemblea. Presiede tutte le riunioni e fa parte di diritto di tutte le Commissioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla scadenza del mandato.

Il Tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e/o delle delibere del CDR. Cura le entrate e le uscite. Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale, che rende disponibile ai Sindaci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, unitamente alle scritture contabili. Sottopone i bilanci e la relazione all'esame del CDR e all'approvazione dell'Assemblea. Deposita i fondi presso una banca approvata dal CDR e ha potere di firma sul conto bancario intestato alla Sezione Regionale. Può nominare un Vicetesoriere.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

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Art. 16. Segretario

Il Segretario è scelto dal Presidente tra i soci ordinari. È responsabile della tenuta dell’archivio soci. Custodisce tutti i documenti dell'Associazione e il libro dei verbali delle sedute di assemblea e CDR. Assicura i rapporti tra i soci della Sezione. Provvede, su incarico del Presidente, alla convocazione delle Assemblee e delle riunioni del CDR, alla redazione del verbale e al disbrigo della corrispondenza ordinaria. Ha diritto di voto in CDR solo se è anche membro elettivo dello stesso.

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Art. 17. Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci ordinari in occasione del rinnovo delle cariche sociali. I Sindaci restano in carica 4 anni e devono presenziare, pena la decadenza, alle riunioni del CDR senza diritto di voto. Al proprio interno il Collegio deve eleggere un Presidente. I sindaci non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. Le funzioni dei Sindaci sono le medesime previste dall’Art. 26 dello Statuto. In caso di inerzia del CDR, devono convocare l’Assemblea dei soci della sezione. La carica di Sindaco non è cumulabile con altra carica all'interno della Sezione Regionale e comporta l'impossibilità di esercitare il voto a livello regionale per delega di altri soci. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Sindaco, subentrano i supplenti in ordine d’età e, in mancanza di questi, il primo dei non eletti. In caso di impossibilità di eleggere i sindaci fra i soci, è possibile affidare il controllo dei bilanci a un commercialista revisore dei conti esterno, il quale potrà anche fare parte del Collegio dei Sindaci se ciò si rendesse necessario.

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Art. 18. Commissioni

Come precisato dall'Art. 14 e secondo quanto previsto dall'Art. 12, il CDR potrà nominare Commissioni o Gruppi di lavoro per il perseguimento degli scopi sociali. Ove possibile, l'incarico di coordinatore di ogni Commissione o Gruppo coinciderà con quello di membro del CDR. 

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Art. 19. Disciplina dei soci

I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'Art. 7 del presente Regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del CDR e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni sono pronunciate dal CDR previa audizione dell'interessato. Esse sono:

a) l'avvertimento

b) la censura

c) la proposta di esclusione ex Art. 9, comma 5 dello Statuto

d) la proposta di espulsione ex Art. 9, comma 5 dello Statuto.

L'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. È rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale. La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Il cumulo delle sanzioni a) e b) può dar luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai punti c) e d). Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al CDR per presentare le proprie discolpe.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 giorni dall'adozione.

I suddetti provvedimenti sono ricorribili dinanzi agli organi nazionali a tal fine preposti.

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Art. 20. Emendamenti

Il presente Regolamento può essere modificato con la maggioranza dei 2/3 dei votanti in sede di Assemblea Straordinaria, purché l'argomento sia all'O.d.G.

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Art. 21. Scioglimento

In caso di scioglimento della Sezione Regionale ex Art. 25 dello Statuto, il CDN nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività.

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Art. 22. Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento Nazionale.